CAI NOVARA
STATUTO E REGOLAMENTO
STATUTO
TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
Articolo. 1
E’ costituita con sede in Novara l’associazione denominata “Club Alpino Italiano Sezione di Novara” e sigla “CAI Sezione di Novara”, che continua l’attività della sezione di Novara del Club Alpino Italiano, fondata nel 1922, ed operativa dal 1923. L’associazione ha durata illimitata.
L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Articolo. 2
L’associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Gruppo Regionale Piemonte. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.
Gli iscritti all’associazione sono di diritto soci del CAI.
Articolo. 3
L’associazione ha per scopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale.
L’associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
Articolo. 4
AUTONOMIA PATRIMONIALE
La sezione di Novara del Club Alpino Italiano ha autonomia patrimoniale conforme al proprio ordinamento e può acquistare, possedere e alienare beni e diritti.
Per il raggiungimento delle finalità istituzionali la sezione dispone:
delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
dei contributi pubblici;
dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
di ogni altro tipo di entrata, anche derivante da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo. 5
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
In caso di scioglimento dell’associazione si applicano i dispositivi dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.
E’ escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
Articolo. 6
Per conseguire gli scopi indicati all’Articolo. 3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Gruppo Regionale Piemonte, l’associazione provvede eventualmente:
- alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole del CAI competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- alla programmazione e collaborazione con le apposite scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo, arrampicata libera, speleologia ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano e del territorio;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano e del territorio;
- alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche e naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
- a pubblicare il periodico sezionale denominato “CAINOVARA” del quale è editrice e proprietaria;
- a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l’archivio storico.
E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Articolo. 7
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle proprie del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati da terzi, senza previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO II – DEI SOCI
Articolo. 8
CATEGORIE DI SOCI
Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani.
Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.
Articolo. 9
SOCI BENEMERITI, ORDINARI, FAMIGLIARI E GIOVANI
Sono soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche, che conseguono l’iscrizione alla sezione e versano alla stessa un notevole contributo.
Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto.
Sono soci famigliari i componenti del nucleo famigliare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.
Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
E’ ammessa l’adesione al Club Alpino Italiano di cittadini stranieri.
Articolo. 10
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
I soci hanno i diritti e i doveri previsti dall’ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo. 11
SONO ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Delegati.
Articolo. 12
Tutte la cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti da almeno due anni compiuti.
Si rimanda al regolamento sezionale per la descrizione dettagliata delle cariche funzionali.
Capo 1° ASSEMBLEA
Articolo. 13
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:
- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all’Assemblea generale del CAI;
- determina la quota associativa annuale ;
- approva annualmente il programma svolto dall’Associazione, la relazione del Consiglio Direttivo ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sull’acquisizione, sull’alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili e sui mobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto dell’associazione in unica lettura;
- delibera lo scioglimento dell’associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del giorno.
Le deliberazioni concernenti l’acquisizione, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Articolo. 14
Le deliberazioni concernenti l’acquisizione, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine, e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo.
Capo 2° – CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo. 15
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e si compone di numero 9 membri eletti dall’Assemblea fra i soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso, in questo caso, non ha diritto di voto.
Articolo. 16
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
- propone il programma annuale di attività dell’associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l’Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i Soci venticinquennali e cinquantennali.
Articolo. 17
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti eletti dall’Assemblea per n. 3 anni, rieleggibili.
Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della sezione; ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce all’assemblea dei soci.
La carica è incompatibile con altre cariche della associazione anche in relazione alle sottosezioni.
Articolo. 18
DELEGATI
I Delegati rappresentano l’Associazione all’Assemblea del CAI ed al Gruppo Regionale Piemonte del CAI.
Non vi è incompatibilità tra la carica di Vice-Presidente, Consigliere, Revisore dei conti e la carica di Delegato.
I Delegati durano in carica un anno e sono rieleggibili.
Il Presidente della sezione è delegato di diritto.
TITOLO IV – COMMISSIONI E GRUPPI
Articolo. 19
Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Articolo. 20
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.
I regolamenti dei Gruppi devono essere approvati da Consiglio Direttivo della sezione e, allegati al presente statuto-regolamento, ne costituiscono parte integrante.
E’ vietata la costituzione di gruppi di non soci.
Articolo. 21
I Gruppi di soci costituiti nell’ambito dell’Associazione non hanno distinta soggettività giuridica, ma solo autonomia contabile nei limiti dei fondi messi a loro disposizione dal Consiglio Direttivo, ove lo ritenga, e comunque anche da terzi, salvo in ogni caso l’obbligo di rendiconto. I Gruppi possono essere sciolti in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo con motivata delibera, contro la quale è ammesso ricorso all’Assemblea della sezione da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione.
TITOLO V – SOTTOSEZIONI
Articolo. 22
L’Associazione può costituire una o più Sottosezioni, su richiesta di almeno cinquanta soci maggiorenni. La costituzione delle Sottosezioni deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificare i regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni deve essere altresì approvata dal C.D.R.
Articolo. 23
Le Sottosezioni avranno un proprio Regolamento redatto con l’osservanza delle norme dello statuto e del regolamento generale del C.A.I. e del presente statuto.
Articolo. 24
Le sottosezioni sono dirette e amministrate da un Consiglio Direttivo presieduto da un Reggente, nominato dall’Assemblea dei soci della Sottosezione.
Le Sottosezioni sono denominate “C. A. I. Sezione di Novara Sottosezione di Novara”
Esse fanno parte integrante della Sezione agli effetti del computo dei Delegati all’Assemblea.
Articolo. 25
I Soci annuali delle Sottosezioni pagano quote uguali a quelle dei soci della Sezione. Le Sottosezioni possono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo ad amministrare in modo autonomo il loro patrimonio, ma devono comunicare annualmente alla Sezione il loro bilancio. In caso di amministrazione autonoma, una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione.
Ai soci della Sottosezione spetta, nel corso delle Assemblee Sezionali, il medesimo diritto di voto dei soci dell’Associazione.
Qualora un componente il Consiglio Direttivo della sottosezione fosse eletto con la stessa carica nella sezione dovrà optare per una o l’altra essendo incompatibili contemporaneamente.
Articolo. 26
L’Assemblea dei soci delle Sottosezioni deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il mese di febbraio, con preavviso al Consiglio Direttivo, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti. Del verbale redatto in occasione di detta Assemblea deve essere inviata copia alla Sezione.
Articolo. 27
L’Assemblea ordinaria dei soci della Sottosezione elegge il Consiglio di reggenza, che dura in carica due anni ed è sempre rieleggibile. Esso è composto da 1 Reggente, da un Segretario e da 3 a 5 Consiglieri.
Il Reggente e il Segretario vengono designati dai Consiglieri della Sottosezione. La convocazione e le modalità dell’Assemblea sotto sezionale sono regolate dai regolamenti delle singole Sottosezioni.
Articolo. 28
Le Sottosezioni devono comunicare al Consiglio Direttivo della Sezione i nominativi dei componenti il Consiglio di Reggenza, entro 20 giorni dalla nomina; inviare alla Sezione l’importo stabilito delle quote di iscrizione ed i nominativi dei soci, comunicare i programmi delle manifestazioni e delle attività per il necessario coordinamento con quelli della Sezione; su richiesta del Presidente della Sezione comunicare la data di riunione del Consiglio di Reggenza per poter consentire la partecipazione dei delegati della Sezione, nonché fornire comunicazioni su particolari attività di delegati, o notizie che potessero venire richieste dal Consiglio Direttivo.
Articolo. 29
Entro la fine di gennaio di ogni anno, il Reggente presenterà al Consiglio Direttivo della Sezione una relazione alpinistica e finanziaria sull’attività svolta dalla Sottosezione nell’anno precedente.
Il controllo sulla tenuta dei conti è svolto dal collegio dei Revisori dei Conti della Sezione.
Articolo. 30
La Sezione è tenuta a fornire alle Sottosezioni tutta l’assistenza necessaria per il conseguimento delle finalità statutarie. Le Sottosezioni possono richiedere contributi finanziari alla Sezione per organizzare attività di comune interesse: tali contributi verranno accordati dal Consiglio Direttivo a proprio giudizio.
Articolo. 31
La Sottosezione potrà essere sciolta per deliberazione della Assemblea dei propri soci o per deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione. Avverso tale delibera del Consiglio Direttivo è ammesso in prima istanza ricorso all’Assemblea dell’Associazione da parte della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo della Sottosezione entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di scioglimento; in seconda istanza è ammesso un ulteriore ricorso, secondo le norme previste dal Regolamento disciplinare del CAI. Con la deliberazione di scioglimento sono nominati uno o più liquidatori; ad avvenuto esaurimento della liquidazione il residuo patrimonio della Sottosezione sarà preso in consegna ed amministrato per due anni dall’Associazione nell’eventualità di una possibile ricostituzione della Sottosezione; decorso tale periodo le attività residue saranno incamerate nel patrimonio dell’Associazione.
Articolo. 32
Quando i soci di una Sottosezione, per due anni consecutivi, si riducono al di sotto del numero minimo di cinquanta, la Sottosezione deve intendersi automaticamente sciolta. In tal caso, e salvi pur sempre i ricorsi previsti dallo Statuto generale del CAI, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, accertata la sussistenza del detto presupposto, provvede alla nomina del o dei liquidatori; anche in tal caso trova applicazione il dispositivo dello Statuto generale.
Titolo VI – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo. 33
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale del C A I e le norme emanate dai competenti organi sociali e si rimanda al Regolamento sezionale.
Novara li 27 marzo 2007
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 6 marzo 2006
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 marzo 2006
Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo in data 28 novembre 2007
REGOLAMENTO SEZIONALE
TITOLO I – SEZIONE
Articolo. 1
L’associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Gruppo Regionale Piemonte del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.
Gli iscritti all’associazione sono di diritto soci del CAI.
TITOLO II – SOCI
Articolo. 2
SOCI ORDINARI, FAMIGLIARI E GIOVANI
Chi intende aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione presso la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo – controfirmato da almeno un socio presentatore iscritto alla sezione – e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull’accettazione.
L’adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota associativa annuale prevista per la categoria.
Chi intende aderire o rinnovare l’ adesione come socio famigliare deve autocertificare il nominativo del socio ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.
Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere iscritto presso una sola sezione.
Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.
La sezione, dopo la prima ammissione, ha l’obbligo di trasmettere alla direzione i dati anagrafici e i dati associativi del socio e le variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza, nonché la comunicazione del pagamento annuale della quota associativa per il rinnovo dell’adesione.
Articolo. 3
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO:
Il socio è tenuto a versare all’associazione:
- la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale dei CAI e di quello sezionale, che sono resi disponibili all’atto dell’iscrizione;
- la quota associativa annuale;
- il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L’Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell’associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.
I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo statuto e dal regolamento generale del C.A.I
In particolare:
I soci ordinari, famigliari e giovani hanno diritto:
- Di partecipare alle Assemblee della Sezione, nonché a tutte le attività del sodalizio e di godere dei benefici. I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle Assemblee della Sezione e ad esercitare l’elettorato attivo e passivo, nonché ad assumere incarichi nel sodalizio, salvo le limitazioni di cui all’Articolo 13 del presente regolamento.
- Ad usufruire delle strutture ricettive del Club Alpino Italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della sezione che ne ha la detenzione o il possesso e alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente previste dal regolamento generale rifugi;
- Ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il Club alpino italiano;
- Ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- Ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club Alpino Italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
- Ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- Ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnico culturali istituiti o organizzati dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
- A ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l’arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla direzione e l’impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica; i soci in regola con l’iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali spettanti edite nei primi tre mesi dell’anno sociale seguente;
- A fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal CD, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell’ingegno.
Il socio riceve dall’Associazione la tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dal regolamento generale del C.A.I.
Articolo. 4
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
Il socio ordinario vitalizio che risulta irreperibile da oltre un quinquennio è considerato dimissionario a tutti gli effetti.
Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’ accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento disciplinare.
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare del CAI.
TITOLO III – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo. 5
SONO ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Delegati
Capo 1° – ASSEMBLEA
Articolo. 6
L’Assemblea ordinaria é convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il 31 marzo, per l’approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L’Assemblea in seduta straordinaria deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci o il Collegio dei revisori dei conti; se il Consiglio Direttivo non vi provveda entro trenta giorni dalla richiesta, potrà direttamente provvedervi il Collegio dei revisori dei conti.
La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea e nello stesso termine pubblicato sull’organo ufficiale dell’Associazione; nell’avviso devono essere indicati l’ordine del giorno, ed il giorno il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la segreteria dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la relativa Assemblea.
Articolo. 7
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale. I minori di età possono assistere all’assemblea.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega. I componenti del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci, né in genere su questioni attinenti alla loro responsabilità. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona o per delega di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia, in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo. 8
L’Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori.
Non possono ricoprire l’incarico di scrutatori i consiglieri in carica e i soci candidati alle cariche sociali. Spetta agli scrutatori, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, verificare la validità delle deleghe e in generale il diritto di partecipare all’assemblea.
Articolo. 9
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali e le eventuali votazioni riguardanti gli associati si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI., in caso di ulteriore parità prevale l’età anagrafica.
Capo 2° – CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo. 10
MODALITÀ ELETTIVE E DURATA DELLE CARICHE:
Le proposte di candidatura sono libere. Tutti i Soci della sezione possono candidarsi.
Le candidature alle cariche sociali dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo almeno sei giorni prima della data dell’assemblea.
L’elenco alfabetico dei proposti verrà affisso, in unica lista, nell’albo sezionale almeno tre giorni prima dell’assemblea
Il Consiglio Direttivo, dopo aver ricevuto le candidature, ne verifica la validità e provvede all’allestimento della scheda elettorale. La scheda, oltre alla lista alfabetica dei candidati proposti, dovrà presentare tanti spazi bianchi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione.
Nessuna altra scheda potrà essere presentata all’assemblea all’infuori di quella compilata dal C.D.
Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun socio:
- Apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta; la preferenza deve essere indicata con chiarezza;
- Scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio- il socio che si intende designare o eleggere.
- Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto.
- Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza.
- A parità di voti viene eletto il candidato con maggior anzianità d’iscrizione nella sezione, in caso di ulteriore parità viene designato colui che vanta una maggior età anagrafica.
- Il numero totale dei votanti è determinato dal totale delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche o le schede nulle.
E’ escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
Articolo. 11
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI
Sono eleggibili alle cariche sezionali tutti i soci maggiorenni iscritti alla sezione con almeno due anni di anzianità al CAI. Nel caso di soci eletti direttamente dall’assemblea al di fuori delle candidature proposte, si farà luogo alla verifica della suddetta anzianità prima di convalidarne l’elezione.
Le cariche negli organi della sezione sono elettive e a titolo gratuito salvo rimborso delle sole spese di missione.
Tutti i candidati alle cariche negli organi della sezione devono essere soci iscritti alla sezione od a una delle sottosezioni; devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al CAI.
NON SONO ELEGGIBILI ALLE CARICHE SOCIALI DELLA SEZIONE:
- quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del CAI;
- quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
- quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il CAI o con le strutture centrale o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
- quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
- quanti sono stati nominati scrutatori.
Articolo. 12
DURATA DELLE CARICHE
Gli eletti durano in carica n° 3 anni e sono rieleggibili per un altro mandato, trascorso il quale devono attendere almeno un anno prima di ripresentare la propria candidatura.
Ogni anno scadono i tre consiglieri di nomina più remota, in modo che il Consiglio Direttivo si rinnovi per un terzo.
Nel caso di rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo, per i primi 3 anni si procederà nel seguente modo:
- trascorso il primo anno decadono i 3 consiglieri che hanno ottenuto minor numero di voti, esclusi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Tutti sono immediatamente rieleggibili;
- trascorso il secondo anno decadono i rimanenti 3 consiglieri e sono immediatamente rieleggibili;
- il terzo anno decadono il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, tutti immediatamente rieleggibili.
- qualora il segretario non fosse scelto tra i consiglieri il terzo anno, unitamente al Presidente e al Tesoriere, decade il Consigliere che aveva ottenuto il maggior numero di voti.
Il Consigliere, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo di seconda elezione.
Al Consigliere decaduto per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con l’anzianità di carica del Consigliere uscente; in mancanza di candidati la successiva assemblea provvederà alle elezioni per surrogarlo. Il neo eletto assumerà a tutti gli effetti l’anzianità di carica dei consigliere uscente.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi sotto la metà dei suoi componenti si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a n. 3 riunioni consecutive.
Articolo. 13
COMPETENZE
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni mese, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall’assemblea dei soci; è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio della sezione;
Delibera la costituzione di nuove sottosezioni.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente ed eventualmente dal Consigliere più anziano in carica, con la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, a parità di voti prevale quello di chi presiede.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
La responsabilità dei Consiglieri è stabilita dallo Statuto generale del CAI
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all’Assemblea Generale del CAI, i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI e i responsabili dei gruppi della sezione. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Sono invitati permanenti i Reggenti delle sottosezioni o i loro delegati, i quali possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni, ma non hanno diritto di voto.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono aperte a tutti i soci i quali non possono intervenire nella discussione dei problemi posti all’ordine del giorno mentre possono presentare proposte che, a giudizio del Consiglio, saranno esaminate nella riunione in corso oppure in una successiva in data da concordare.
Capo 3° – PRESIDENTE
Articolo. 14
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, ha poteri di rappresentanza che può delegare, ha la firma sociale, assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
- Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- Firma con il Tesoriere i bilanci;
- Presenta all’assemblea la relazione generale annuale sullo stato della sezione accompagnata dal conto
- economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della stessa;.
- Pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Partecipa all’assemblea dei delegati nazionali;
- Adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili che sottopone al CD per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Il Presidente dirige l’Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.
Prima di ogni Assemblea generale del CAI e di ogni Convegno Regionale, il Presidente deve convocare una riunione del Consiglio Direttivo, allargata a tutti i Delegati, per discutere gli argomenti iscritti nei relativi ordini del giorno.
CAPO 4° – VICE PRESIDENTE
Articolo. 15
E’ il naturale sostituto del Presidente che sostituisce in caso di impedimento temporaneo o di dimissioni; in tale ultima evenienza resta in carica sino alla prima convocazione del CD.
Può assolvere su delega del Presidente le di lui specifiche funzioni.
CAPO 5° – SEGRETARIO
Articolo. 16
- Il segretario esplica le seguenti funzioni:
- Redige i verbali delle riunioni del CD;
- Mantiene, d’intesa con il Presidente, i collegamenti amministrativi con le sottosezioni e con gli organismi del CAI ;
- Predispone, su incarico del Presidente, gli ordini del giorno per le riunioni del CD;
- Garantisce, con l’aiuto del tesoriere, le finalità amministrative della segreteria.
CAPO 6° – TESORIERE
Articolo. 17
Il tesoriere ha la custodia e la gestione contabile dei fondi della sezione, con esclusione di ogni potere decisionale che esuli dalle delibere dal CD, secondo i bilanci e i piani di intervento adottati.
Firma con il Presidente il bilancio annuale.
CAPO 7° – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo. 18
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il Collegio dei Revisori del Conti è incaricato di rivedere il bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Generale, curando altresì che i bilanci consuntivo e preventivo vengano depositati presso la Segreteria almeno10 giorni prima dell’Assemblea, unitamente alla relazione di verifica, affinché i soci possano prenderne visione.
TITOLO IV – AMMINISTRAZIONE
Articolo. 19
Il patrimonio è costituito da tutte le attività (somme liquide, beni mobili ed immobili, crediti) di proprietà dell’Associazione o che ad essa pervengano da parte di chiunque per il raggiungimento dei suoi scopi.
Articolo. 20
Le entrate sociali ordinarie sono costituite:
- dalle quote annuali, detratta l’aliquota spettante alla Sede Centrale;
- dalle tasse di iscrizione.
Le entrate straordinarie sono date da donazioni o lasciti a favore dell’associazione e da ogni altro tipo di entrata, anche derivanti da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo. 21
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
Articolo. 22
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Articolo. 23
I fondi liquidi dell’associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all’associazione stessa.
I prelevamenti o addebiti su tale conto, così come gli assegni, dovranno portare la firma congiunta di almeno due persone scelte tra il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario o il Tesoriere.
TITOLO V – CONTROVERSIE
Articolo. 24
Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell’associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:
- il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie tra soci;
- il Comitato di coordinamento del Gruppo Regionale Piemonte per le controversie fra soci ed organi dell’associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del CAI.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo. 25
Alle manifestazioni della Sezione possono partecipare, purché presentate da un socio, persone estranee, le quali, con la loro partecipazione, si impegnano a sottostare alle norme del presente Regolamento.
Articolo. 26
Non sono ammesse iniziative personali in nome della Sezione ove non siano da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse inoltre iniziative o attività di singoli soci che possano determinare una dannosa concorrenza alle attività ufficialmente programmate dalla Sezione.
Articolo. 27
Lo stendardo della Sezione potrà intervenire a cerimonie o manifestazioni soltanto a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o della Presidenza.
Articolo. 28
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento, si richiamano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale del C A I e le norme emanate dai competenti organi sociali.
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 6 marzo 2006
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 27 marzo 2006
Approvato dal Comitato Centrale di indirizzo e di controllo in data 28 novembre 2006